Il promotore non rimborsa: cosa succede nei mesi successivi

Gru di cantiere ferma sopra una struttura incompleta con il cielo grigio sullo sfondo

La rata non arriva. Il portafoglio sulla piattaforma continua a mostrare l’importo atteso, con la data di ieri, e accanto compare una dicitura neutra: in lavorazione, oppure in verifica. Nessuna comunicazione, nessuna spiegazione. È così che comincia quasi sempre, e la prima informazione utile è che il silenzio dei primi giorni non significa niente.

Quello che succede dopo segue una sequenza abbastanza stabile, fatta di passaggi con tempi propri: una fase di sollecito, una fase formale, un’eventuale escussione delle garanzie, un recupero che può essere stragiudiziale o giudiziale e, in fondo, una procedura concorsuale. Ogni passaggio ha una durata tipica e un esito tipico, e conoscerli serve prima di prestare, non dopo.

Quello che segue è la sequenza vista da chi ha versato una somma e non la vede tornare: l’ordine degli eventi, chi decide e quali documenti compaiono a ogni tappa. Nessuna percentuale di recupero, perché dipende dal singolo caso.

Il quadro in breve

  • Il contratto: il prestito è tra chi finanzia e il titolare del progetto, non con la piattaforma.
  • I tempi: settimane per la fase amichevole, mesi per quella formale, anni per l’esecuzione.
  • Il dato da cercare prima: chi gestisce il recupero e con quali costi a carico di chi.
  • L’esito peggiore: perdita totale del capitale, che in questo mercato è un esito possibile e non remoto.

Il primo segnale non è una comunicazione, è un accredito che non arriva

Le piattaforme aggiornano lo stato dei pagamenti con ritardi tecnici di uno o due giorni, e capita che un bonifico partito in tempo venga registrato dopo. Un ritardo di quarantotto ore, quindi, non è ancora un’informazione. Diventa un’informazione quando supera la settimana senza che compaia alcuna nota nell’area del progetto.

Il secondo segnale, di solito più affidabile del primo, è il cambio di tono nelle comunicazioni del promotore. Gli aggiornamenti periodici diventano più generici, spariscono le date e compaiono formule sulle condizioni di mercato o sui tempi delle autorizzazioni. È un passaggio che spesso precede di qualche settimana il primo mancato pagamento.

Il terzo segnale è la sospensione delle cessioni sul mercato secondario, dove esiste: è una decisione presa per evitare che qualcuno venda a chi non sa, e va letta per quello che è.

Ritardo, inadempimento e insolvenza nel lending crowdfunding

Tre parole indicano tre situazioni diverse e vengono usate come sinonimi, anche nelle comunicazioni ufficiali. Il ritardo è un pagamento non effettuato alla scadenza, che può rientrare in pochi giorni per un problema di tesoreria. L’inadempimento è la violazione di un obbligo contrattuale, che scatta quando il ritardo supera il termine previsto dal contratto.

L’insolvenza nel lending crowdfunding è un’altra cosa ancora: indica l’incapacità del debitore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, cioè uno stato che riguarda l’impresa nel suo complesso e non il singolo pagamento. Un promotore può essere inadempiente su un prestito e perfettamente solvibile, e può essere insolvente pur avendo pagato l’ultima rata.

La distinzione conta perché apre strade diverse. All’inadempimento si risponde con gli strumenti del contratto e con l’azione individuale del creditore. All’insolvenza rispondono le procedure concorsuali, che sospendono le azioni individuali e ridistribuiscono quello che resta secondo un ordine fissato dalla legge.

I primi trenta giorni: che cosa fa la piattaforma

Nella struttura tipica il prestito lega chi finanzia e il titolare del progetto. La piattaforma non è parte del contratto e non risponde del rimborso: gestisce l’operazione, incassa le somme e le distribuisce, e nella maggior parte dei casi ha un mandato per attivarsi in caso di ritardo. Il contenuto di quel mandato sta nei termini del servizio ed è la prima cosa da leggere, possibilmente prima di aderire.

Nelle prime settimane l’attività è quasi sempre informale: contatti con il promotore, richiesta di un piano di rientro, verifica dello stato del progetto. Una parte dei ritardi si chiude qui, senza generare costi legali che verrebbero poi dedotti dalle somme recuperate.

Il quadro europeo impone ai fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati di dotarsi di procedure scritte per la gestione dei crediti in difficoltà e di renderle note. Chi vigila su questi soggetti in Italia è la Consob, mentre il registro europeo degli operatori autorizzati fa capo all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Verificare l’iscrizione e leggere quelle procedure richiede pochi minuti e va fatto prima del bonifico, non quando la rata salta.

La messa in mora e la decadenza dal beneficio del termine

Busta di una raccomandata con avviso di ricevimento appoggiata su un tavolo

Superata la fase amichevole si passa agli atti formali. Il primo è la costituzione in mora, una comunicazione scritta con cui il creditore intima il pagamento e fissa un termine. Serve a produrre effetti giuridici precisi: fa decorrere gli interessi di mora, interrompe la prescrizione e costituisce la prova che il debitore era stato avvisato.

Il secondo è la decadenza dal beneficio del termine, prevista in quasi tutti i contratti di finanziamento. In presenza di un numero di rate non pagate stabilito dal contratto, il debitore perde il diritto di restituire a rate e l’intero residuo diventa immediatamente esigibile. È un passaggio importante perché trasforma un credito rateale in un credito unico e certo, presupposto delle azioni successive.

Nei prestiti raccolti su una piattaforma questi atti sono compiuti dal soggetto indicato nel contratto, che può essere la piattaforma stessa in forza del mandato, un rappresentante comune degli aderenti o un legale incaricato. Sapere chi firma la comunicazione è utile anche per una ragione pratica: da quel momento le informazioni sul procedimento arrivano da lì, e non dalla pagina del progetto.

Quando si attiva la garanzia, se c’è

L’escussione delle garanzie ha tempi molto diversi a seconda del tipo. Una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta si escute con una domanda scritta e produce effetti in tempi brevi, che il testo della garanzia definisce. È la forma più rapida e anche la meno frequente nei progetti di piccola dimensione.

Una fideiussione personale rilasciata da un socio è invece un credito verso una persona fisica: se il garante non paga spontaneamente, per ottenere il pagamento serve un titolo e poi un’esecuzione sul suo patrimonio, con gli stessi tempi di qualsiasi recupero. Una garanzia della capogruppo funziona allo stesso modo, con in più la necessità di verificare che la capogruppo sia in condizioni migliori della controllata.

L’ipoteca su un immobile o su un impianto è la garanzia più solida sul piano del risultato e la più lenta sul piano dei tempi, perché comporta un’esecuzione con perizia, tentativi di vendita e possibili ribassi. Il grado dell’ipoteca decide quanto arriva: dietro un mutuo bancario di primo grado, il secondo grado incassa solo quello che avanza. È la ragione per cui, nella lettura preventiva, il capitolo delle garanzie conta più del tasso.

La sequenza tipica, mese per mese

I tempi che seguono sono ordini di grandezza ricavati dalla struttura dei procedimenti, non promesse: un singolo caso può muoversi molto più in fretta o restare fermo per ragioni che nessuna tabella prevede.

Fase Chi agisce Durata tipica Esito possibile
Ritardo semplice Piattaforma, in via informale Da pochi giorni a un mese Rientro spontaneo o piano di recupero
Piano di rientro concordato Piattaforma e promotore Da tre a dodici mesi Rimborso dilazionato, spesso parziale
Costituzione in mora Legale o rappresentante Settimane Pagamento o passaggio all’azione
Titolo giudiziale Autorità giudiziaria Mesi, di più se contestato Titolo esecutivo contro il debitore
Esecuzione sul patrimonio Ufficiale giudiziario e tribunale Da uno a diversi anni Recupero parziale, raramente integrale
Procedura concorsuale Tribunale e curatore Anni Riparto secondo l’ordine dei creditori

La riga che sorprende di più è la penultima. Ottenere ragione non equivale a incassare: tra il titolo e il denaro c’è una fase separata, che dipende da che cosa il debitore possiede davvero e da quanti altri creditori bussano alla stessa porta.

Il recupero giudiziale e i tempi reali

La strada ordinaria per un credito documentato passa da un provvedimento che accerta il diritto e consente di procedere. Quando il credito risulta da documenti scritti, il procedimento può essere più rapido di una causa ordinaria, ma resta soggetto alla possibilità che il debitore si opponga, e l’opposizione riapre un contenzioso pieno.

Ottenuto il titolo si passa all’esecuzione, che è la fase in cui si scopre che cosa esiste davvero. Un pignoramento su conti correnti dà esito immediato se ci sono somme, nullo se non ce ne sono. Un’esecuzione su beni immobili o su un impianto richiede stima, pubblicità e tentativi di vendita, con tempi che si contano in anni e con il valore di realizzo quasi sempre inferiore a quello di perizia.

Ci sono poi i costi, anticipati e poi dedotti dalle somme recuperate: spese legali, contributi, compensi del professionista incaricato. Su crediti di piccolo importo l’azione individuale può non essere economicamente sensata, ed è la ragione per cui i contratti prevedono un mandatario unico che agisce per tutti.

Se il debitore è una società veicolo dedicata

Nei progetti energetici il prestito va quasi sempre a una società costituita per quel singolo impianto. È una struttura normale, che isola il progetto dal resto del gruppo, ma cambia radicalmente lo scenario in caso di difficoltà: il patrimonio aggredibile è l’impianto e i suoi contratti, non il patrimonio del promotore.

Da qui discendono tre verifiche. La prima riguarda lo stato dell’impianto: completato, autorizzato e connesso ha un valore di mercato, un cantiere fermo a metà ne ha molto meno e richiede spesa per essere finito. La seconda riguarda i contratti di vendita dell’energia, spesso la parte più appetibile dell’operazione. La terza riguarda il terreno o il tetto, che di solito non è di proprietà del veicolo ma detenuto con un diritto di superficie o una locazione.

Quest’ultimo punto è quello che ribalta più spesso le aspettative. Se il diritto sul sito si estingue in caso di inadempimento verso il proprietario, l’impianto perde gran parte del suo valore e va rimosso. Le condizioni stanno nei documenti del progetto e sono raramente riassunte nella pagina di presentazione, come accade a molte informazioni che pesano solo quando le cose vanno male: la documentazione messa a disposizione dalle diverse piattaforme varia parecchio proprio su questo.

La liquidazione giudiziale e l’ordine dei creditori

Facciata di un palazzo di giustizia con alte colonne e una scalinata di pietra

Quando l’impresa non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni si apre la strada delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, entrato in vigore nel luglio del 2022, che ha sostituito la vecchia dichiarazione di fallimento con la liquidazione giudiziale e ha introdotto strumenti di allerta e di composizione anticipata della crisi.

Con l’apertura della procedura le azioni esecutive individuali si fermano e i creditori devono presentare domanda di ammissione al passivo entro un termine. È un passaggio formale che va rispettato: chi non presenta domanda nei termini non partecipa al riparto, indipendentemente dalla bontà del suo credito.

Il riparto segue un ordine. Prima vengono le spese della procedura, poi i crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, ciascuno sul bene su cui insiste la garanzia, e infine i crediti chirografari, cioè privi di garanzia, che si dividono quello che resta in proporzione. Un prestito senza garanzie reali si colloca in quest’ultima categoria, che è anche quella in cui si trova la maggior parte dei prestiti raccolti tramite piattaforma.

Che cosa può fare chi ha prestato

Il margine di azione individuale è stretto, ma non è nullo, e alcune cose vanno fatte subito perché dipendono da termini.

  1. Rileggi il contratto e i termini del servizio per capire chi ha il mandato ad agire e con quali poteri.
  2. Conserva ogni documento: scheda informativa, contratto, ricevute dei versamenti, comunicazioni ricevute.
  3. Scrivi alla piattaforma con una richiesta puntuale, chiedendo stato del credito, azioni avviate e costi previsti.
  4. Verifica la posizione del debitore nei registri pubblici delle imprese, dove risultano le procedure aperte.
  5. Rispetta i termini della procedura se viene aperta, presentando o facendo presentare la domanda di ammissione.
  6. Metti in comune le informazioni con gli altri aderenti, perché l’azione collettiva riduce i costi unitari.
  7. Non versare somme aggiuntive a chi promette di sbloccare il recupero in cambio di un anticipo.

L’ultimo punto sembra ovvio e non lo è: il periodo successivo a un inadempimento pubblico è quello in cui compaiono le proposte più aggressive, rivolte proprio a chi ha già perso denaro ed è più disposto a rischiarne dell’altro per recuperarlo.

Le imposte su interessi incassati e capitale perso

Il trattamento fiscale è asimmetrico e conviene conoscerlo prima. Gli interessi effettivamente percepiti su questi prestiti sono soggetti a imposizione, con modalità che dipendono dalla natura del soggetto che eroga il finanziamento e da dove ha sede la piattaforma: quando l’operatore agisce come sostituto applica una ritenuta e chi riceve non deve fare altro, mentre con operatori esteri l’onere resta a carico di chi ha prestato in sede di dichiarazione.

La perdita del capitale segue una logica diversa. Per una persona fisica che non agisce nell’esercizio di un’impresa, il capitale non restituito non genera in via ordinaria un elemento utilizzabile per ridurre altri redditi. In pratica si è tassati sugli interessi incassati negli anni precedenti e si sopporta per intero la perdita, senza compensazione tra le due cose.

Le regole sono più articolate di questo riassunto e cambiano a seconda della forma tecnica dell’operazione. Quanto scritto qui serve a impostare le domande giuste e non sostituisce la verifica sul caso concreto, che va fatta con un professionista abilitato: è anche la ragione per cui, nella valutazione preventiva di un’operazione, il rendimento lordo dichiarato dice meno di quanto sembri.

Domande frequenti

La piattaforma risponde del mancato rimborso?

No, salvo che si sia obbligata espressamente, cosa che nelle strutture ordinarie non avviene. Il prestito è tra chi finanzia e il titolare del progetto: la piattaforma fornisce un servizio di intermediazione e, in genere, gestisce il recupero su mandato. Risponde invece delle proprie obbligazioni di servizio, per esempio degli obblighi informativi e delle procedure che deve avere e applicare.

Quanto tempo passa prima di sapere se il capitale è perso?

Molto più di quanto si immagini. Tra il primo mancato pagamento e la chiusura di una procedura concorsuale possono passare anni, e per tutto quel periodo il credito resta esistente ma non incassabile: è la ragione per cui questi importi non vanno considerati liquidi neppure dopo la scadenza.

Che differenza fa avere una garanzia reale?

Cambia la posizione nel riparto. Un credito assistito da ipoteca o pegno viene soddisfatto sul ricavato del bene prima dei crediti privi di garanzia, che si dividono soltanto quello che avanza. Non garantisce il recupero integrale, perché il valore di realizzo può essere inferiore al credito, ma sposta l’ordine in modo sostanziale.

I tassi di insolvenza pubblicati dalle piattaforme sono affidabili?

Sono un punto di partenza e vanno letti con due cautele. La prima riguarda la definizione usata: un tasso calcolato sui soli progetti già scaduti dice cose diverse da uno calcolato su tutto il portafoglio in essere. La seconda riguarda l’età della piattaforma, perché i prestiti devono arrivare a scadenza prima di poter mostrare un problema, e su un operatore giovane un valore basso non significa quasi nulla.

Conviene vendere il credito sul mercato secondario appena arriva il ritardo?

Dove la funzione esiste e non è sospesa, la cessione avviene quasi sempre a sconto, e lo sconto cresce con la gravità del segnale. Vendere subito significa accettare una perdita certa per evitarne una possibile, decidendo con informazioni che nella fase iniziale non si hanno ancora.

La sequenza descritta qui non è un incidente del mercato, ne è una parte prevista. Chi presta a un’impresa accetta questa possibilità in cambio di un rendimento, e l’unico modo serio di gestirla è dimensionare ogni singola posizione su quanto si può perdere senza cambiare i propri piani.